CHIARIMENTI SUL TOTALE NETTO CONTENUTO NELLE TABELLE
Ricevo da colleghi, con una certa frequenza, richiesta di chiarimenti. Mi
si chiede perché il totale lordo delle tabelle retributive corrisponde
esattamente a quello riportato nel
cedolino inviato mensilmente dall’amministrazione a ciascun docente, mentre c’è
una non consistente differenza tra il totale netto riportato nelle tabelle e
quello riportato nel cedolino.
Rispondo una volta, per tutti.
Una premessa si rende indispensabile. Il totale netto delle tabelle si
riferisce a soggetti che:
1) non abbiano altri emolumenti oltre quello stipendiale e l’assegno
aggiuntivo (se a tempo pieno), per esempio non abbiano supplenze retribuite,
prestazioni in conto terzi, gettoni, missioni, compensi accessori di qualsiasi
tipo, carichi familiari etc;
2) non abbiano ulteriori ritenute previdenziali ed assistenziali per
ricuperi, riscatti ed altro.
La differenza tra il totale netto delle tabelle e quello del cedolino è
dovuta ad alcuni elementi di calcolo che
dipendono dal programma impostato da ciascuna sede. Comunque, il totale netto
annuo ottenuto sommando il totale netto mensile dei dodici cedolini sarà
esattamente uguale a quello ottenuto come somma dei prodotti tra il totale
netto mensile di ciascuna delle due tabelle e il rispettivo numero di mesi di
validità.
Accenno agli elementi
di calcolo che determinano la differenza suddetta, peraltro fortemente
ridotta per quanto è detto al successivo punto 2°.
1°) la maggiorazione figurativa del 18% dello stipendio tabellare lordo,
valida per la pensione calcolata sull’80% di 118 anziché 100, pari quindi
al 94,4% dell’ultima retribuzione, con
40 anni di servizio, pur contribuendo al calcolo della pensione, non era assoggettata
a contributo per il fondo pensione sino al 31/12/94. Dal 1° gennaio 95 la legge
23/12/94 n. 724, art. 15 l’ha gravata di contributo. Successivamente la legge
8/8/95 n. 335, commi 9 e 10 dell’art. 2 , “riforma delle pensioni”, ha reso
pensionabile l’assegno aggiuntivo “limitatamente alla quota eccedente la
maggiorazione figurativa del 18% dello stipendio tabellare lordo”. Il
contributo da applicare a favore del fondo pensioni, è attualmente dell’8,75%.
Il programma per il calcolo delle mie tabelle prevede, attenendomi esattamente
alla norma, l’applicazione, per tutti, del contributo dell’8,75% sulla maggiorazione figurativa del 18% dello
stipendio tabellare lordo, e prevede inoltre l’applicazione del contributo
dell’8,75% sulla differenza tra l’assegno aggiuntivo e la maggiorazione figurativa
del 18%, solo per i soggetti per i
quali l’assegno aggiuntivo supera la maggiorazione del 18%. Orbene, alcune sedi continuano ad applicare
a tutti l’8,75% sulla maggiorazione figurativa dello stipendio tabellare lordo,
ignorando se l’assegno aggiuntivo è superiore o inferiore alla maggiorazione del 18%. Ovviamente, coloro che godono di un assegno aggiuntivo
superiore alla maggiorazione figurativa
del 18% hanno operata una ritenuta inferiore a quella dovuta e,
conseguentemente, hanno un maggiore imponibile ai fini IRPEF, quindi
una maggiore imposta IRPEF che, comunque,
non ricupera esattamente la minore ritenuta operata. A fine anno le
Amministrazioni provvedono ad operare
il conguaglio. Con il mio programma non vi è bisogno di alcun conguaglio.
2°) Per rendere i totali netti delle tabelle quasi uguali a quelli
riportati nei cedolini rilasciati mensilmente dall’Amministrazione ai singoli
soggetti, ho adeguato il calcolo dell’1% della ritenuta previdenziale
aggiuntiva stabilita dall’art. 43 ter della legge 14/11/92, n. 438. Tale
ritenuta grava sulla quota della retribuzione totale mensile lorda eccedente il
limite della 1^ fascia di retribuzione pensionabile che, a partire dall’anno 1996, è cresciuto di anno in anno
sino a diventare di 35.143,86 EURO per l’anno 2001. Ho dovuto perciò
predisporre due distinte tabelle: la tabella n. 1 e la tabella n. 2. La n. 1 è
valida per i mesi , a partire da gennaio, sino a quello in cui la somma delle
retribuzioni totali lorde dei mesi precedenti eguaglia o supera 35:143,86 EURO
e quindi per questi mesi non si applica la ritenuta aggiuntiva dell'1%. La n. 2
è valida per i mesi successivi nei quali si applica la ritenuta dell’1% sul
totale mensile lordo della retribuzione. Ho, seguito, così facendo, il metodo
di calcolo applicato da quasi tutte le Sedi, portando, in tal modo, il totale
netto delle mie tabelle a coincidere con quello dei cedolini rilasciati
dall’Amministrazione. Vi sono però sedi che applicano l’1% solo a fine anno
alle classi che ne sono soggette, ed altre che lo applicano sin da gennaio sempre alle classi che sono soggette. In tal caso i totali netti
delle mie tabelle non coincidono con quelli dei cedolini.
Bari 10 marzo 2002 Prof. Alberto Pagliarini