CHIARIMENTI SUL TOTALE NETTO CONTENUTO NELLE TABELLE

 

 

Ricevo da colleghi, con una certa frequenza, richiesta di chiarimenti. Mi si chiede perché il totale lordo delle tabelle retributive corrisponde esattamente a quello riportato   nel cedolino inviato mensilmente dall’amministrazione a ciascun docente, mentre c’è una non consistente differenza tra il totale netto riportato nelle tabelle e quello riportato nel cedolino.

Rispondo una volta, per tutti.

Una premessa si rende indispensabile. Il totale netto delle tabelle si riferisce a soggetti che:

1) non abbiano altri emolumenti oltre quello stipendiale e l’assegno aggiuntivo (se a tempo pieno), per esempio non abbiano supplenze retribuite, prestazioni in conto terzi, gettoni, missioni, compensi accessori di qualsiasi tipo, carichi familiari etc;

2) non abbiano ulteriori ritenute previdenziali ed assistenziali per ricuperi, riscatti ed altro.

La differenza tra il totale netto delle tabelle e quello del cedolino è dovuta ad alcuni elementi di calcolo  che dipendono dal programma impostato da ciascuna sede. Comunque, il totale netto annuo ottenuto sommando il totale netto mensile dei dodici cedolini sarà esattamente uguale a quello ottenuto come somma dei prodotti tra il totale netto mensile di ciascuna delle due tabelle e il rispettivo numero di mesi di validità.

 Accenno agli  elementi  di calcolo che determinano la differenza suddetta, peraltro fortemente ridotta per quanto è detto al successivo punto 2°.

1°) la maggiorazione figurativa del 18% dello stipendio tabellare lordo, valida per la pensione calcolata sull’80% di 118 anziché 100, pari quindi al  94,4% dell’ultima retribuzione, con 40 anni di servizio, pur contribuendo al calcolo della pensione, non era assoggettata a contributo per il fondo pensione sino al 31/12/94. Dal 1° gennaio 95 la legge 23/12/94 n. 724, art. 15 l’ha gravata di contributo. Successivamente la legge 8/8/95 n. 335, commi 9 e 10 dell’art. 2 , “riforma delle pensioni”, ha reso pensionabile l’assegno aggiuntivo “limitatamente alla quota eccedente la maggiorazione figurativa del 18% dello stipendio tabellare lordo”. Il contributo da applicare a favore del fondo pensioni, è attualmente dell’8,75%. Il programma per il calcolo delle mie tabelle prevede, attenendomi esattamente alla norma, l’applicazione, per tutti, del contributo dell’8,75% sulla  maggiorazione figurativa del 18% dello stipendio tabellare lordo, e prevede inoltre l’applicazione del contributo dell’8,75% sulla differenza tra l’assegno aggiuntivo e la maggiorazione figurativa del 18%, solo  per i soggetti per i quali l’assegno aggiuntivo supera la maggiorazione del 18%.  Orbene, alcune sedi continuano ad applicare a tutti l’8,75% sulla maggiorazione figurativa dello stipendio tabellare lordo, ignorando se l’assegno aggiuntivo è superiore o inferiore alla  maggiorazione del 18%. Ovviamente,  coloro che godono di un assegno aggiuntivo superiore  alla maggiorazione figurativa del 18% hanno operata una ritenuta inferiore a quella dovuta e, conseguentemente,  hanno  un maggiore imponibile ai fini IRPEF, quindi una maggiore imposta IRPEF che, comunque,  non ricupera esattamente la minore ritenuta operata. A fine anno le Amministrazioni  provvedono ad operare il conguaglio. Con il mio programma non vi è bisogno di alcun conguaglio.

2°) Per rendere i totali netti delle tabelle quasi uguali a quelli riportati nei cedolini rilasciati mensilmente dall’Amministrazione ai singoli soggetti, ho adeguato il calcolo dell’1% della ritenuta previdenziale aggiuntiva stabilita dall’art. 43 ter della legge 14/11/92, n. 438. Tale ritenuta grava sulla quota della retribuzione totale mensile lorda eccedente il limite della 1^ fascia di retribuzione pensionabile che, a partire  dall’anno 1996, è cresciuto di anno in anno sino a diventare di 35.143,86 EURO per l’anno 2001. Ho dovuto perciò predisporre due distinte tabelle: la tabella n. 1 e la tabella n. 2. La n. 1 è valida per i mesi , a partire da gennaio, sino a quello in cui la somma delle retribuzioni totali lorde dei mesi precedenti eguaglia o supera 35:143,86 EURO e quindi per questi mesi non si applica la ritenuta aggiuntiva dell'1%. La n. 2 è valida per i mesi successivi nei quali si applica la ritenuta dell’1% sul totale mensile lordo della retribuzione. Ho, seguito, così facendo, il metodo di calcolo applicato da quasi tutte le Sedi, portando, in tal modo, il totale netto delle mie tabelle a coincidere con quello dei cedolini rilasciati dall’Amministrazione. Vi sono però sedi che applicano l’1% solo a fine anno alle classi che ne sono soggette, ed altre che lo applicano  sin da gennaio  sempre alle classi che sono soggette. In tal caso i totali netti delle mie tabelle non coincidono con quelli dei cedolini.

Bari 10 marzo 2002                                        Prof. Alberto Pagliarini