PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME RETRIBUTIVO PER I PROFESSORI E I RICERCATORI DI RUOLO IN SERVIZIO - CONSIDERAZIONI

 

 

Il DPR n.232 del 15/12/2011 pubblicato sulla G.U. n. 33 del 9/2/2012 ha stabilito le modalità di passaggio dalla progressione economica con scatti biennali a quella con scatti triennali per tutti i professori e i ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di pubblicazione del DPR suddetto.

Il passaggio avviene automaticamente, d'ufficio, al momento in cui ciascun docente completa la maturazione del biennio dello scatto in godimento al 31/12/2010, maturazione interrotta alla predetta data per il blocco degli scatti e  ripresa dal 1/1/2014, salvo ulteriore proroga del blocco sino al 31/12/2014; proroga già prevista in un decreto del 2010 ma non attuata, perché il decreto di attuazione non è stato emanato, sino ad oggi,  dal precedente governo e neppure dall'attuale. E' probabile ed auspicabile che non sia emanato.

Alla data della maturazione del predetto scatto biennale della vecchia classe retributiva n, a ciascun docente viene attribuita la retribuzione della vecchia classe retributiva n + 1. La nuova classe triennale m, a cui transita, è rilevabile sull'allegato 1, del DPR,  della “rimodulazione trattamento economico annuo lordo”  sullo stesso rigo della vecchia classe biennale n + 1. Se la retribuzione della vecchia classe n + 1  è superiore a quella iniziale della classe triennale m a cui il docente è transitato, “il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi”, recita la norma. Alcuni esempi chiariscono il meccanismo di transito dalla classe biennale alla triennale.

1° esempio: ordinario che ha maturato la classe biennale 4 e passa alla 5 con la retribuzione annua lorda, comprensiva della 13^, di 80.173,28€; transita alla classe triennale 3 la cui retribuzione iniziale è inferiore,  pertanto conserva la retribuzione predetta, nell'ambito della classe 3, sino alla corrispondenza di importi nei due regimi. Nel caso specifico ciò avviene al secondo anno del triennio.

2° esempio: ordinario che ha maturato la classe biennale 9 e passa alla 10 con la retribuzione annua lorda, comprensiva della 13^, di 98.970,25€; transita alla classe triennale 6 la cui retribuzione iniziale è inferiore, pertanto conserva la retribuzione predetta, nell'ambito della classe 6, sino alla corrispondenza di importi nei due regimi. Nel caso specifico ciò avviene al terzo anno del triennio.

3° esempio: associato che ha maturato la classe biennale 12 e passa alla 13 con la retribuzione annua lorda, comprensiva della 13^,  di 80.453,92€; transita alla classe triennale 8 la cui retribuzione iniziale è inferiore, pertanto conserva la retribuzione predetta, nell'ambito della classe 8, sino alla corrispondenza di importi nei due regimi. Nel caso specifico ciò avviene al terzo anno del triennio.

Alla fine della maturazione del  triennio della classe m sarà attribuita la classe triennale m + 1,  previa valutazione positiva sull'attività svolta nel triennio precedente. La retribuzione annua lorda attribuita è quella riportata nella colonna E “Totale annuo lordo regime triennale”.

Il predetto allegato 1 sostituisce, dal gennaio 2014, le mie tabelle retributive del 2010. Se il blocco degli scatti e della retribuzioni, come già detto, non sarà prorogato a tutto il 2014, nel 2014 ritornerà  ad essere applicato l'aumento annuale ISTAT. Provvederò, a  tempo debito, ad aggiornare, di anno in anno, le tabelle dell'allegato 1 con l'aumento annuale ISTAT, pubblicandole sul mio sito, come ho sempre fatto in passato.

Ed ora qualche considerazione.

La transizione dalle classi biennali alle triennali è stata operata nel rispetto dell'invarianza complessiva della progressione economica. Lo si rileva comparando le colonne B ed E dell'allegato 1. La transizione, però, comporta la impossibilità, o quasi, di poter raggiungere il livello retributivo più alto, quello della classe triennale 13 al 2° anno. Ciò dipende dall'età anagrafica di accesso al ruolo di ordinario, associato o ricercatore. Qualche  esempio. Un ordinario che al momento della transizione passa dalla classe retributiva biennale 10 alla corrispondente triennale 6,  ha bisogno di 22 anni per raggiungere il 2° anno della classe retributiva triennale 13, retribuzione massima annua lorda. Pertanto se al momento della transizione quel docente ha  una età  superiore a 48 anni, essendo 70 l'età pensionabile, non potrà raggiungere  e vedersi attribuire la predetta classe retributiva massima.  Inoltre  la classe retributiva all'atto del pensionamento sarà tanto più bassa rispetto alla classe retributiva  massima, quanto più alta, rispetto a 48,  è l'età anagrafica al momento della transizione. Un altro esempio. Un ordinario che al momento della transizione passa dalla classe retributiva biennale 14 alla corrispondente triennale 9,  ha bisogno di 13 anni per raggiungere il massimo della retribuzione. Pertanto se al momento della transizione ha una età superiore a 57 anni, non potrà raggiungere e vedersi attribuire la predetta classe retributiva massima e gli effetti si riflettono, ovviamente,  sulla pensione. Ciò vale per tutti, anche per gli associati e i ricercatori.  L'opzione al nuovo regime non produce effetti positivi sul piano economico, come si rileva dall'allegato 4 al DPR.

Per i professori che entreranno nei ruoli di ordinario o di associato secondo le nuove norme, senza straordinariato o conferma e senza ricostruzione di carriera, la progressione economica per classi triennali, complessivamente invariata rispetto ai professori già in servizio, si sviluppa su 11 classi triennali, come si evince dall'allegato 2 al DPR.. La  retribuzione massima della classe 11^  si raggiunge dopo 33 anni dall'ingresso in ruolo. Pertanto è necessario entrare in ruolo prima del compimento del 37° anno di età, per poter raggiungere la retribuzione massima della classe retributiva 11 della qualifica di appartenenza ed andare in pensione con il massimo. La predetta possibilità si verificherà solo per pochi docenti, o pochissimi,  per quelle che sono le reali età anagrafiche  dell'accesso nei ruoli della docenza.

In conclusione il nuovo regime della docenza universitaria non solo non concede miglioramenti retributivi  ma, addirittura, rende una autentica chimera per quasi tutti i docenti, il raggiungimento della retribuzione massima  per tutte le qualifiche della docenza, indipendentemente dai meriti e dal prestigio di ciascun docente. 

 

Bari, 16 febbraio 2012                                           Alberto Pagliarini