ASSEGNO AD PERSONAM

 

L'assegno ad personam compete al ricercatore che diventa professore associato non confermato o professore straordinario e al professore associato che diventa professore straordinario. E' pari alla differenza tra lo stipendio tabellare in godimento nel ruolo di provenienza e quello di professore associato non confermato o professore straordinario. Ha lo scopo di evitare la "diminutio in pejus" retributiva per effetto di avanzamento di carriera. E' regolato dagli artt. 36, 38, 39 e 103 della 382/80, dall'art. 3 della legge 537/93 e dall'art. 8 della legge 370/99. L'assegno non compete ai ricercatori e ai professori associati che da una della classi stipendiali 00, 01, 02, 03 diventano professori associati non confermati o professori straordinari, poiché il corrispondente stipendio tabellare in godimento nel ruolo di provenienza, per le classi predette,  è inferiore a quello di professore Associato non confermato o di professore straordinario. L'assegno compete, invece, a coloro che provengono da una delle classi stipendiali dalla 04 in avanti.

 

 

Dal disposto letterale della 537/93 e della 370/99 consegue che  durante il triennio di conferma ad associato o di straordinariato, si gode dell'assegno nella misura intera, calcolata come sopra detto, e si gode anche degli aumenti annuali ISTAT e dell'aumento automatico del 2,5% dopo i primi due anni del triennio, aumenti tutti calcolati sullo stipendio tabellare di professore associato non confermato o di professore straordinario. In sostanza durante il triennio l'assegno non è riassorbibile. Dopo il triennio, conseguita la conferma o l'ordinariato, l'assegno va ricalcolato come differenza tra lo stipendio tabellare in godimento nel ruolo di provenienza e quello di professore associato o professore ordinario alla classe stipendiale cui si è assegnati d'Ufficio in seguito alla ricostruzione della carriera. La ricostruzione prende in considerazione, solo ai fini economici, i due terzi, sino ad un massimo di 8, di tutti gli anni di servizio effettivamente prestato  prima dell'accesso al nuovo ruolo. Secondo la normativa vigente (art.103 del DPR 382/80), i periodi di servizio sono valutati diversamente a seconda che il servizio sia stato prestato in università statali o no e secondo la qualifica ricoperta in ciascun periodo considerato. E' escluso il servizio militare, valido solo ai fini giuridici. La classe retributiva assegnata d'Ufficio, potrà essere una delle classi comprese tra la 00 e 04, di professore associato o di professore ordinario, secondo il numero di anni considerati validi ai fini economici. La classe 04, in particolare,  compete a coloro ai quali saranno riconosciuti validi, ai fini economici,  almeno 12 anni di servizio,  essendo 8=2/3*12 il numero massimo di anni riconoscibili. Il ricalcolo dell'assegno può dar luogo ad un risultato negativo, nel qual caso l'assegno goduto durante il triennio è perduto.  Questo si verifica nella gran parte dei casi. Se il risultato, invece, è positivo, l'assegno resta in godimento sino alla fine della carriera, nella misura calcolata che, comunque, sarà molto inferiore rispetto a quella  dell'assegno goduto durante il triennio. A calcoli fatti, questa sorta di "vitalizio", che può variare tra poche centinaia e poche migliaia di euro l’anno, lo potranno godere solo i ricercatori e gli associati che provengono da una classe stipendiale molto  alta, e quindi hanno una forte anzianità di servizio e presumibilmente un’età anagrafica alta. Per quanto attiene l'indennità integrativa speciale (IIS) non ci sono problemi interpretativi, poiché l'IIS del professore associato non confermato è superiore a quella di una qualsiasi classe retributiva del ricercatore, così come l'IIS del professore straordinario è superiore a quella del professore associato a qualsiasi classe appartenga. Restano invece problemi interpretativi per l'assegno aggiuntivo, poiché la misura di tale assegno per il professore associato non confermato risulta inferiore di circa 63 euro mensili rispetto a quella del ricercatore, mentre per il professore straordinario risulta inferiore  di circa 88 euro mensili rispetto a quella di professore associato, qualunque sia la  classe di provenienza dalla 06 in su,  sia per i ricercatori sia per gli associati. L'assegno aggiuntivo dal 1996 è pensionabile, quindi dovrebbe essere considerato nel calcolo dell'assegno ad personam. Da quanto mi risulta sinora, invece,  non lo è, perché è  assegnato l'importo che compete al professore associato non confermato o al professore straordinario, anche se inferiore rispetto a quello precedentemente in godimento da ricercatore o da associato. .   

 

Tutto ciò vale nelle sedi che hanno utilizzato la predetta interpretazione, per me corretta, alle leggi richiamate. Sembra, però, ci siano sedi che hanno dato interpretazione diversa, in particolare hanno ritenuto l'assegno ad personam totalmente riassorbibile, con l'effetto di congelare la retribuzione a chi ha avuto il merito (o demerito!) di progredire nella carriera. Il congelamento può durare: 3 o 4 anni per chi proviene da classi retributive basse,  circa  il doppio per chi proviene da classi  alte. Per questi ultimi, in particolare per gli Associati anziani, si pone, quindi,  il problema della convenienza economica di passare straordinario o rimanere nella 2^ fascia per gli ulteriori anni di servizio che restano a fare. Tutto ciò è assurdo! Pertanto, ho avviato una indagine su quel che avviene, in materia,  nelle diverse sedi. Avuto il quadro della situazione, il problema lo porrò ai sindacati della docenza. Occorrendo, si dovrà intervenire a livello nazionale, per evitare che docenti aventi lo stesso "status" e la stessa anzianità di carriera, regolati e soggetti ad un unico "stato giuridico", abbiano trattamento retributivo diverso secondo la repubblica universitaria di appartenenza. Per questo prego tutti di fornirmi, per quanto possibile, notizie su quel che succede nella propria sede.   

 

Bari, 10 novembre 2002                                               prof. Alberto Pagliarini