PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMA 2 DELL'ART. 2
DEL DPR 232 DEL 15/12/2011
La formulazione del comma 2 dell'art. 2 del DPR 232 del 15/12/2011, pubblicato sulla G. U. n. 33 del 9/2/2012, produce, in sede di primo inquadramento nel nuovo regime una diversità di trattamento nella progressione economica dei docenti, in contrasto con il disposto del'art. 8, comma 1, della legge 30/12/2010 n. 240 che prevede al punto a) “trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale” e al punto b) “invarianza complessiva della progressione”. Infatti l'applicazione del comma 2, nella formulazione attuale, produce uno slittamento nella maturazione della classe triennale di transizione attribuita in sede di primo inquadramento, di zero anni per alcuni docenti, di uno o due anni per altri, con evidente danno economico. Per evitare ciò, il comma 2 deve essere riformulato in modo da prevedere il riconoscimento della anzianità già maturata nella classe triennale attribuita in sede di primo nuovo inquadramento, anzianità che può essere di anni zero, uno o due. In alternativa, si dovrebbe chiarire, con apposita circolare esplicativa, che in sede di primo inquadramento nella classe triennale, con il trattamento stipendiale spettante secondo il regime biennale precedente, è riconosciuta la relativa anzianità di maturazione nella classe triennale attribuita.
Proposta: Nuova formulazione del comma 2 dell'art. 2 del DPR 232/11
(si riporta il comma con in rosso la parte da eliminare e in verde quella che la sostituisce.).
2. La
trasformazione della progressione biennale in progressione
triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella
classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata
in vigore della Legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo
9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sede di primo
inquadramento nel nuovo regime e' attribuito il trattamento
stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se
il trattamento
stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento e' piu' elevato
di quello spettante nella nuova progressione triennale, come
risultante dalle tabelle di cui all'allegato 1, al fine di assicurare
l'invarianza complessiva della progressione, il
relativo importo
resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi.
Al fine di assicurare l'invarianza complessiva della progressione economica,
la transizione al regime nuovo si effettua seguendo le linee orizzontali
della tabella di corrispondenza dell'allegato 1, attribuendo nella nuova classe
triennale, come anzianità maturata nella classe, quella riportata sulla stessa
linea orizzontale, come primo, secondo o terzo anno del triennio e,
corrispondentemente,
anzianità maturata anni zero, uno, due.
Resta fermo quanto previsto in ordine all'assegno aggiuntivo
dall'articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica n. 382
del 1980, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 3,
del
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e in ordine all'indennità
integrativa speciale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive
modificazioni.
Bari, 22 febbraio 2012 Alberto Pagliarini
Invito gli organi dirigenti del CNU, possibilmente in accordo con il COSAU o anche con tutti i sindacati della docenza, ad inviare al ministro una nota con la proposta suddetta, chiedendo l'adozione degli opportuni e necessari provvedimenti.
P.S. Colgo l'occasione per informare tutti i colleghi che mi hanno scritto chiedendomi spiegazioni che, purtroppo, non potrò rispondere a tutti. Risponderò alle domande più significative che pubblicherò sul mio sito, a disposizione di tutti.