TABELLE DELLE RETRIBUZIONI DEI DOCENTI UNIVERSITARI AGGIORNATE
CON L’AUMENTO DEL 4,31% A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2002
La progressione
economica dei docenti a tempo pieno (T.P.) è articolata su successivi scatti
biennali dell'8% calcolato sulla classe 00, sino alla classe 06, e del 6%
calcolato sulla classe 06, sino alla classe 14; sulle classi
successive alla 14 compete lo scatto
del 2,5% calcolato sulla classe 14.
La
progressione economica dei docenti a tempo definito (T.D.) è articolata su successivi scatti biennali
dell'8% calcolato sulla classe 00, sino alla classe 06; sulle classi successive alla 06 compete lo scatto del
2,5% biennale calcolato sulla classe 06.
La progressione
economica dei professori di 1^ e di 2^ fascia e dei ricercatori durante il
triennio di straordinariato o di conferma, prevede un aumento retributivo del
2,5% al compimento del 1° biennio.
Tale aumento non
costituisce una classe stipendiale, ma solo un aumento temporaneo automatico,
non considerato nelle tabelle.
Le ritenute previdenziali ed assistenziali in
vigore sono: dell'8,75% a favore del Tesoro (Fondo Pensione), operata sul
totale mensile lordo dello stipendio tabellare, della indennita'
integrativa speciale (IIS) e del 18% della maggiorazione figurativa dello
stipendio tabellare mensile lordo; del 2,5% a favore dell' Opera Prev., operata sul totale mensile lordo dell'80% dello
stipendio tabellare e del 48% dell'IIS;
dello 0,35% a favore del Fondo Credito,
operata sull'intera retribuzione contributiva e pensionabile mensile
lorda; dell'8,75% a favore del Tesoro, operata sulla differenza tra l’assegno
aggiuntivo lordo e la maggiorazione
figurativa del 18% dello stipendio tabellare mensile lordo, quando l'importo
dell'assegno aggiuntivo supera quello del 18% della maggiorazione figurativa.
Ciò avviene, per i professori e i ricercatori a T.P per le classi fino alla 11^
, mentre per i professori e i ricercatori a T.P.
dalla classe 12^ in su e per tutte le
classi dei professori e ricercatori a
T.D., rimane applicato l’8,75% soltanto
sul 18% della maggiorazione figurativa, poiché per i primi la maggiorazione
figurativa supera l’assegno aggiuntivo e i secondi non godono dell’assegno aggiuntivo.
Vi è,
infine, la ritenuta previdenziale aggiuntiva dell’1% operata, dal 1° gennaio
1993, sulla quota di retribuzione totale
mensile lorda eccedente il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile, pari a 36.093,11 EURO per
l'anno 2001. Questa ritenuta non si applica dal mese di gennaio sino al mese in
cui la somma delle retribuzioni complessive lorde dei mesi precedenti è
inferiore o uguaglia 36.093,11 EURO, mentre si applica dal mese in cui la
predetta somma supera 36.093,11 EURO. Per questo motivo sono state predisposte
due tabelle: la tabella n. 1 valida per i mesi nei quali non si applica la
predetta ritenuta, la tabella n. 2 valida per i mesi successivi nei quali si
applica. Ne consegue che la retribuzione netta riportata nella tabella n.1
risulta maggiore di quella
corrispondente riportata nella tabella
n. 2, per molte classi stipendiali,
tranne quelle per le quali la retribuzione annua lorda non raggiunge
complessivamente 36.093,11 EURO; per queste classi i totali netti delle tabelle n. 1 e n. 2
coincidono.
Sull'IRPEF, calcolata
secondo gli scaglioni fissati, rapportati ad un dodicesimo, è stata operata
soltanto la detrazione di imposta per lavoro dipendente, secondo lo schema
fissato dalla finanziaria 2002.
Ovviamente non sono state operate le eventuali detrazioni che competono per familiari a
carico e/o altri motivi, poiché
relative a situazioni soggettive.
Bari, 12 aprile 2002
Il
Presidente Onorario del CNU Sede di Bari
Prof. Alberto Pagliarini