Ai  Proff. S. Sorriso, A. Liberatore, S. Sergi

Ai  Componenti il Comitato di Coordinamento della FederUni

Ai Presidenti di Sede CIPUR, CNU. USPUR

 

Un necessario chiarimento  Il documento della FederUni-BA di seguito riportato, è stato scritto prima della diffusione della bozza di verbale della riunione dell’11/2/00 a Firenze, predisposta  dal Segretario generale dell’USPUR Prof. A. Liberatore. La bozza è apprezzabile per certi aspetti, ma riduttiva per certi altri, non avendo tenuto conto di  alcune indicazioni importanti emerse nella riunione, per cui permangono alcune differenze di posizione tra le tre Associazioni in materia di Stato giuridico. Pertanto la FederUni-BA ritiene di inviare ugualmente il documento già preparato, con la speranza che possa servire ad eliminare, o almeno a ridurre, le differenze di posizione predette, per avvicinarsi il più possibile alla proposta ultima fatta nella riunione,  che ci è sembrato abbia raccolto larghi consensi,  peraltro in gran parte collimante con molti “elementi” di questo documento.

 

La FederUni-BA

 

-         facendo seguito allo schema di stato giuridico proposto come base di discussione il 22 gennaio scorso, inserito su internet e inviato al Comitato di coordinamento della FederUni e a tutti i Presidenti di sede delle tre Associazioni;

-         avendo rilevato che alcune idee in esso contenute hanno prodotto positive riflessioni su schemi ormai superati e hanno, di fatto, trovato una larga e sostanziale accondiscendenza nella lunga e articolata discussione tenutasi a Firenze l'11 febbraio scorso, nella riunione dei direttivi delle tre Associazioni;

-         ritenendo di offrire un ulteriore contributo alla discussione avviata, con il duplice intento: di far decollare attivamente la FederUni, soddisfacendo in tal modo le aspettative di tutti, e di raggiungere al più presto una posizione unitaria sullo schema di stato giuridico che dovrà caratterizzare il futuro dell'Università italiana;

-         considerato che il principio informatore fondamentale per il nuovo Stato giuridico è: ruolo unico articolato in tre fasce, con progressione economica che si sviluppa in classi retributive successive, da quella iniziale di accesso al ruolo, nella 3^ fascia, a quella finale della 1^ fascia, con aumenti più contenuti (10%) nel passaggio da una all’altra classe della stessa fascia, previa valutazione locale di ciascun docente, e aumenti più consistenti (30%) nel passaggio di fascia, previa valutazione comparativa con le modalità della legge 210/98;

-         rilevato che con tale schema il ruolo è unico in modo reale e non fittizio come quello configurato nel DPR 382/80,  essendo unico il periodo di prova e unica la progressione economica senza penalizzante ricostruzione di carriera nel passaggio da una all’altra fascia;

-         si premura di inviare ai due Presidenti e al Segretario generale e, per doverosa conoscenza ai componenti il Comitato di Coordinamento della FederUni e ai Presidenti di sede delle tre Associazioni federate, i seguenti "elementi" sullo  schema di Stato giuridico, rielaborati rispetto al precedente schema,  alla luce delle indicazioni a maggioranza emerse a Firenze.

 

La FederUni-BA invita il Comitato di coordinamento della FederUni, ed in particolare i due Presidenti e il Segretario generale delle tre Associazioni, ad esaminare attentamente gli “elementi” sotto elencati, per addivenire rapidamente, anche alla luce delle indicazioni che potranno venire dagli organi direttivi delle tre Associazioni, ad un documento unitario, meglio ancora ad un articolato unitario, sullo Stato giuridico da inviare al Ministro e al Parlamento, chiedendo un allungamento dei tempi parlamentari di discussione del disegno di legge governativo.

 

“ELEMENTI”  per lo SCHEMA DI STATO GIURIDICO

 

1.       ruolo unico articolato in tre fasce progressive 3^, 2^, 1^.

2.       progressione economica in classi retributive progressive quadriennali nelle tre fasce.

3.      accesso nel ruolo alla 3^ fascia secondo le modalità concorsuali previste dalla legge 210/98, valide attualmente per l'accesso alla 2^ e alla 1^ fascia. La Legge va  modificata prevedendo l'estensione per l'accesso alla 3^ fascia.

4.      periodo di prova unico per la permanenza nel ruolo,  in uno con il passaggio dalla classe retributiva 00 a quella 01 della 3^ fascia, previa valutazione nazionale dell'attività scientifica e didattica svolta nel quadriennio, secondo le modalità della 210/98.

5.      passaggio da una fascia ad una superiore secondo le modalità della legge 210/98, con un  consistente aumento retributivo (incentivante) del 30% calcolato sull'ultima classe della fascia immediatamente inferiore.

6.      passaggio da una classe retributiva alla successiva nella stessa fascia, con un aumento retributivo del 10% calcolato sulla classe di appartenenza, previa valutazione obbligatoria  locale quadriennale. Dalla procedura predetta è escluso  il passaggio alla classe 01 della 3^ fascia che coincide con il superamento del periodo di prova per la permanenza nel ruolo e segue le modalità della legge 210/98.

7.      possibilità di ripetere due volte, ciascuna a distanza di due anni, la prova di valutazione locale per il passaggio di classe, rimanendo con la retribuzione congelata nella classe di appartenenza. In caso di giudizio negativo per le tre prove, scatta l’automatico passaggio ad altra amministrazione dello Stato.

8.      la permanenza all'ultima classe della 3^ e della 2^ fascia, in mancanza del passaggio ad una fascia superiore, dopo il quadriennio di permanenza nella classe,  produce ai fini del miglioramento retributivo solo l'aumento del 2% per ogni biennio, calcolato sulla retribuzione della classe di appartenenza.

9.       il numero delle classi di ciascuna fascia potrebbe essere uguale a 3, dalla classe 00 iniziale della 3^ fascia alla classe 08, ultima della 1^ fascia, con uno sviluppo di carriera che al massimo richiede 32 anni, ove si  percorrano con regolarità tutti  i passaggi di classe e di fascia. Lo sviluppo di carriera può essere svolto in molto meno  di 32 anni per chi, avendo titoli e meriti adeguati, anticipa almeno  un passaggio di fascia.

10.  età pensionabile: 70 anni più 2 opzionali.

11.  ai professori in pensione possono essere affidati, con contratto privato per non oltre due anni, eventualmente rinnovabile, compiti didattici e/o di ricerca disciplinati dal Regolamento di Ateneo.

12.  elettorato attivo per tutte le cariche elettive esteso alle 3 fasce (essendo unico il ruolo).

13.  partecipazione agli organi accademici, CCL, Dipartimento e Facoltà, estesa alle tre fasce (essendo unico il ruolo).

14.  elettorato passivo per le diverse cariche elettive  differenziato a seconda della fascia di appartenenza secondo lo Statuto di ciascun Ateneo (la prima o le prime due classi della 3^ fascia vanno comunque escluse da qualsiasi elettorato passivo, per ovvii motivi).

15.  il coordinamento o la direzione di gruppi o di progetti di ricerca può essere affidato agli appartenenti a qualsiasi classe, escluse sempre le prime due della 3^ fascia.

16.  è auspicabile prevedere una classe retributiva  a numero chiuso "classe di eccellenza" successiva all'ultima della 1^ fascia. L'aumento retributivo per tale classe può essere del 20 o del 30% calcolato sulla retribuzione  dell'ultima classe della 1^ fascia. Il numero complessivo degli appartenenti a tale classe non dovrebbe superare l'1% dei professori della 1^ fascia di ciascun Ateneo.

17.  i compiti e i carichi didattici di ciascun docente delle tre fasce, sono fissati di anno in anno dalle strutture di appartenenza (Facoltà, Dipartimento, Corso di laurea di 1° e 2° livello, Scuola di specializzazione, Dottorato di ricerca), secondo le esigenze didattiche e scientifiche di ciascuna struttura, sentito il docente, con il duplice correlato obiettivo di  fornire un servizio didattico efficiente ed efficace, utilizzando al meglio tutti i docenti della struttura, senza peraltro penalizzare le attività di ricerca  che in essa si producono, in un piano di armonico sviluppo operativo per il raggiungimento degli obiettivi didattici e scientifici programmati, anche ai fini della valutazione della struttura. Comunque nessun docente può esimersi dal tenere almeno un corso annuale o due moduli semestrali. In tal modo si dà attuazione piena alla autonomia organizzativa di ciascun Ateneo.

18.  gli attuali ruoli dei professori e dei ricercatori vanno posti ad esaurimento.

19.  i professori di 1^ e di 2^ fascia, a domanda, passano rispettivamente nella 1^ e nella 2^ fascia del nuovo ruolo unico nella classe il cui importo retributivo è   immediatamente superiore  a quello in godimento. Qualora il maturato economico in godimento risulti superiore a quello previsto per l'ultima classe della fascia di appartenenza, conservano il maturato economico, adeguatamente rivalutato con la media delle rivalutazioni percentuali delle classi della fascia di appartenenza,  ed hanno diritto all'aumento automatico biennale del 2%, calcolato sulla retribuzione della classe di appartenenza.

20.  I ricercatori e gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, possono chiedere alla Facoltà di appartenenza di essere valutati sull'attività scientifica, didattica e di servizio complessivamente svolta, per l'accesso alla 3^ fascia del nuovo ruolo unico. Ottenuto il giudizio di valutazione  positivo, sono inquadrati nella classe corrispondente al trattamento economico in godimento, ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe immediatamente superiore,  con riconoscimento di tutti gli anni pregressi ai fini giuridici e non economici. Qualora il maturato economico in godimento risulti superiore a quello previsto per l'ultima classe della fascia di appartenenza, conservano il maturato economico, adeguatamente rivalutato con la media delle rivalutazioni percentuali delle classi della fascia di appartenenza, ed hanno diritto all'aumento automatico biennale del 2% calcolato sulla retribuzione della classe di appartenenza.

21.  al trattamento economico di ciascuna classe si applica, ogni anno, la revisione percentuale statistica stabilita con decreto interministeriale.

22.  i professori di tutte le classi sono a rapporto e tempo unico con l'Ateneo di appartenenza.

23.  è' consentita ai professori di tutte le classi a partire dalla 3^ , l'attività in conto terzi per conto dell'Ateneo, l'attività libero professionale, incarichi per conto di amministrazioni pubbliche, da esercitare solo intra moenia, secondo le modalità generali fissate da ciascun Ateneo e particolari fissate da ciascun Dipartimento di appartenenza. Le modalità devono garantire l'espletamento pieno delle attività istituzionali del docente senza configgere o essere incompatibili con queste.Per i professori, sempre a partire dalla 3^ classe, che intendano svolgere attività libero professionale privata, il rapporto con l'Ateneo, cioè diritti, doveri e retribuzione,  sarà regolato secondo contratto tra l'Ateneo e il docente. In mancanza del contratto, il docente è tenuto al rapporto e tempo unico.

24.  gli attuali professori associati e  ricercatori universitari con una anzianità nel rispettivo ruolo di almeno 16 anni alla data di applicazione della presente legge, possono, a domanda,  essere sottoposti ad una valutazione non comparativa, secondo le modalità delle legge 210/98, sull'attività scientifica didattica e di servizio svolta, per il passaggio alla prima classe della fascia superiore a quella di appartenenza, restando assegnati all'Ateneo di appartenenza. Tale norma vale a regime per tutti i professori della 3^ e della 2^ fascia che abbiano maturato almeno 16 anni di anzianità di ruolo nella fascia di appartenenza.

25.  per quanto attiene i “contratti di tirocinio” e i “Docenti esterni” ci si rifà a quanto previsto agli artt. 10 e 11 del disegno di legge governativo.

 

Bari 15 febbraio 2000