SCHEMA DI STATO GIURIDICO PER I PROFESSORI
UNIVERSITARI
NOTA INTRODUTTIVA
1) Comparazione con schema ordinari.
2) Comparazione con schema associati.
3) Comparazione con schema ricercatori.
Lo schema poggia su due presupposti essenziali per il futuro
dell’Università italiana.
Il necessario adeguamento della formazione professionale superiore alla tipologia, agli standard europei e alla mutevole richiesta dei mercati, impongono la formula del 3 + 2, con un insieme di profili di 1° e di 2° livello in continua crescita ed evoluzione. Ci sarà quindi bisogno di un numero certamente elevato di docenti. Non è perciò possibile porre ad esaurimento una qualsiasi figura docente tra quelle attualmente esistenti, né contingentare per legge specifiche figure . Occorre invece impegnare ed utilizzare tutte le figure esistenti in modo pieno ed efficace, incentivandone la produttività con miglioramenti economici legati a procedure di valutazione certe, rapide, responsabilmente attuate da ciascun Ateneo e dalla comunità scientifica locale, nazionale e internazionale.
Le esigenze didattiche, di ricerca, di
servizio di ciascun corso di laurea di 1° e di 2° livello, di ciascuna Facoltà,
di ciascun corso di specializzazione e di dottorato sono già, e sempre più
saranno, sicuramente differenziate tra loro e tra i vari Atenei. Pertanto è
fortemente sbagliato e controproducente fissare con legge gli impegni
didattici, o di ricerca, o di servizio, nello stesso modo per tutti i docenti. Occorre,
invece, lasciare all’autonomia dei singoli Atenei, dei singoli corsi di laurea,
delle singole Facoltà e dei singoli dipartimenti, la responsabile
regolamentazione e assegnazione quantitativa degli impegni didattici, di
ricerca e di servizio da affidare, di anno in anno, ai propri docenti, in modo
da soddisfare pienamente e nel migliore dei modi i fini istituzionali della
formazione e della ricerca. Saranno le stesse strutture, responsabilmente,
ad accertare di anno in anno e a valutare periodicamente la rispondenza
quantitativa e qualitativa dell’impegno espletato da ciascun docente ai fini
della realizzazione ottimale del programma e dell’obiettivo che ciascuna struttura
avrà fissato. Si potrà in tal modo realizzare un costante e continuo
miglioramento del servizio reso da ciascuna struttura, anche modificando la
distribuzione e l’assegnazione dei compiti e delle funzioni ai propri docenti.
Per quanto sopra si è pensato di sviluppare la carriera del docente in
poche classi retributive articolate in tre fasce, connettendo ad ogni classe
specifici diritti. Il passaggio da una all’altra classe della stessa fascia è
subordinato ad una positiva valutazione locale alla quale il singolo docente
sarà obbligatoriamente sottoposto dopo 5 anni di permanenza nella classe,
mentre quello da una all’altra fascia avverrà solo quando il docente avrà
superato la valutazione comparativa nazionale-locale di cui alla legge 210/98. La
consistenza del miglioramento economico al passaggio di fascia risulterà
sicuramente incentivante per molti in termini di produttività nella
ricerca e nel servizio di formazione.
Lo sviluppo economico nella carriera rivaluta adeguatamente quasi tutte le attuali
classi retributive e, comunque, conserva la retribuzione in godimento a quelle
pochissime classi il cui attuale maturato economico supera, anche di poco,
quello dell’ultima classe della corrispondente nuova fascia.
Scompare la ricostruzione di carriera nel passaggio da una all’altra
fascia, poiché prosegue lo sviluppo economico per classi nello stesso ruolo. La
ricostruzione di carriera può essere fatta, ove sussistano gli elementi, solo
all’accesso nel ruolo, alla 3^ fascia, dopo il passaggio alla 2^ classe, previo
giudizio positivo, che costituisce anche il superamento del periodo di prova,
che diventa in tal modo quinquennale. Naturalmente la eventuale ricostruzione è
valida solo ai fini giuridici e non a quelli economici.
Bari 22 gennaio 2000
LA FEDERUNI-BA PROPONE, COME BASE DI DISCUSSIONE,
IL SEGUENTE SCHEMA DI STATO GIURIDICO PER I PROFESSORI UNIVERSITARI
Il ruolo dei
professori universitari si sviluppa su 7 classi retributive articolate in 3
fasce ed una 8^ classe retributiva di “eccellenza” o di “professori
emeriti” a numero chiuso, non superiore all’1% dell’organico complessivo
d’Ateneo (o al 3% di quello complessivo della 1^ fascia di Ateneo).
La 3^ fascia comprende le classi retributive 1^, 2^ e 3^.
La 2^ fascia comprende le classi retributive 4^ e 5^.
La 1^ fascia comprende le classi retributive 6^ e 7^:
Il passaggio da una all’altra classe retributiva della stessa fascia
avviene previa valutazione generale locale delle attività complessivamente
svolte nel quinquennio dal singolo docente.
Il passaggio da una all’altra fascia avviene previa valutazione
nazionale-locale comparativa aperta anche a soggetti esterni all’Università, su
posti di organico della fascia messi a disposizione dagli Atenei. (un
professore di qualsiasi classe di una fascia inferiore può quindi partecipare
alla valutazione comparativa di accesso alla fascia superiore, così come
possono partecipare soggetti esterni all’Università).
Ai professori della 3^ fascia 3^ classe e a quelli della 2^ fascia 5^ classe
che non accedono in una fascia successiva, compete un incremento retributivo
automatico biennale del 2%, calcolato sulla classe di appartenenza. Analogo
incremento compete a tutti i professori della 1^ fascia 7^ classe e ai
professori “emeriti” della 8^ classe.
Il passaggio alla classe 8^ di “eccellenza” o di “professori emeriti” avviene
previa valutazione internazionale-nazionale per riconosciuti alti meriti
scientifici internazionali.
La valutazione negativa per il passaggio da una all’altra classe della stessa fascia,
dopo 5 anni, comporta la permanenza nella classe di appartenenza per
altri due anni, dopo i quali si è ancora valutati e se la valutazione è ancora
negativa scatta l’ulteriore blocco nella classe di appartenenza per altri due
anni, dopo i quali si è ancora valutati e se la valutazione è negativa scatta
la decadenza dal posto.
Il passaggio di fascia non comporta la conferma nella fascia. La conferma nel
ruolo è unica e si consegue nella 3^ fascia in uno con il passaggio dalla 1^
alla 2^ classe retributiva.
Il passaggio di fascia non comporta la ricostruzione di carriera che prosegue
nello sviluppo per classi, connesso a valutazioni..
Eventuale ricostruzione di carriera, valida solo ai fini giuridici, può essere
fatta solo dopo l’accesso al ruolo, al passaggio alla 2^ classe.
Al trattamento economico di ciascuna classe si applica, ogni anno, la revisione
percentuale statistica stabilita con decreto interministeriale.
Diritti dei professori universitari
Rapporti dei professori universitari con l’Ateneo
I professori di
tutte le classi sono a rapporto e tempo unico con l’Ateneo di appartenenza.
E’ consentita ai professori di tutte le classi l’attività in conto terzi per
conto dell’Ateneo, l’attività libero professionale, incarichi per conto di
amministrazioni pubbliche, solo intra moenia e secondo le modalità generali
fissate da ciascun Ateneo e particolari fissate da ciascun dipartimento di
appartenenza. Le modalità devono garantire l’espletamento pieno delle attività
istituzionali del docente senza confliggere con queste.
I professori a partire dalla 3^ classe che intendano svolgere attività
libero professionale privata extra moenia, sono posti in aspettativa sulla
classe di appartenenza con contratto privato che stabilisce diritti, doveri e
retribuzione secondo modalità fissate dagli organi di governo dell’Ateneo. Devono
essere comunque limitati i diritti di elettorato passivo, quelli per il
coordinamento di gruppi di ricerca e la retribuzione non può superare il 50% di
quella della classe di appartenenza, con l’obbligo di tenere almeno un corso di
insegnamento con non meno di 60 ore. Allo scadere del contratto il docente
riprende a pieno titolo le funzioni, i diritti e i doveri della classe di
appartenenza.
Pensionabilità
L’età
pensionabile è fissata a 70 anni più 2 opzionali (D. Legisl. 503/92) per le 3
fasce e per tutte le classi, tranne per la 8^ classe dei “professori emeriti”
che può essere protratta sino a 75 anni.
Ai professori in pensione possono essere affidati con contratto privato per non
oltre due anni, eventualmente rinnovabile, compiti didattici e/o di ricerca,
disciplinati dal regolamento di Ateneo.
Contratti privati con compiti didattici e/o di ricerca , disciplinati dal
Regolamento di Ateneo, possono essere affidati a personalità di alta qualificazione
nella cultura, nelle professioni o nelle attività produttive.
Doveri
Ciascun
professore è tenuto a svolgere le funzioni e i compiti didattici che le
strutture didattiche e di ricerca gli conferiscono nel rispetto della libertà
di insegnamento e di ricerca e nel superiore interesse del soddisfacimento
pieno ed efficace delle esigenze didattiche e di ricerca dei corsi di laurea e
dei dipartimenti.
Ciascun docente è tenuto a partecipare attivamente all’attività programmatoria
e di funzionamento dei corsi di laurea, dei dipartimenti e delle Facoltà. Le
assenze non giustificate e anche le frequenti assenze giustificate sono
elementi negativi di valutazione nel passaggio di classe, secondo modalità
fissate dagli organi competenti.
Norme Transitorie
Gli attuali
ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nella 3^
fascia, nella classe corrispondente al trattamento economico in godimento,
ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe immediatamente superiore.
I ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento il cui maturato
economico, supera la retribuzione della 3^ classe, conservano il maturato
economico in godimento ed hanno diritto all’aumento automatico biennale del 2%,
calcolato sulla retribuzione della 3^ classe, sino al passaggio alla 2^ fascia
4^ classe.
Gli attuali professori associati sono inquadrati nella 2^ fascia alla classe
corrispondente al trattamento economico in godimento, ovvero qualora compreso
tra la 4^ e la 5^ classe, alla 5^ classe.
I professori associati il cui maturato economico supera la retribuzione della
5^ classe, conservano il maturato economico in godimento ed hanno diritto
all’aumento automatico biennale del 2%, calcolato sulla retribuzione della 5^
classe, sino al passaggio alla 1^ fascia 6^ classe.
Gli attuali professori ordinari sono inquadrati nella 1^ fascia alla classe
corrispondente al trattamento economico in godimento, ovvero, qualora compreso
tra la 6^ e la 7^ classe, alla 7^ classe.
I professori ordinari il cui trattamento economico supera la retribuzione della
7^ classe, conservano il maturato economico in godimento ed hanno diritto
all’aumento automatico biennale del 2%, calcolato sulla retribuzione della 7^
classe.
Gli attuali ricercatori e professori associati con una anzianità nel rispettivo
ruolo di almeno 10 anni, possono, a domanda, da presentare non oltre due anni
dalla presente legge, essere sottoposti ad una valutazione ( nazionale-locale)
sull’attività scientifica, didattica e generale di servizio svolta, per il
passaggio alla prima classe della fascia corrispondente superiore a
quella di appartenenza, restando assegnati all’Ateneo di appartenenza.
Retribuzioni
Le retribuzioni
delle diverse classi sono fissate partendo da quella iniziale attuale del
ricercatore confermato che, maggiorata del tasso inflattivo programmato per il
2000 e il 2001, ammonta a 50,9 milioni annui lordi comprensivi della
tredicesima. Questa maggiorata del 30% dà una retribuzione base di L.
66.170.000. A partire da questa compete: l’aumento del 10% calcolato sulla
classe precedente, per il passaggio di classe nella stessa fascia previo
giudizio positivo di valutazione locale, l’aumento del 30% per il passaggio di
fascia, calcolato sull’ultima classe della fascia precedente, previo giudizio
positivo di valutazione nazionale-locale (legge 210/98) Il passaggio alla 8^
classe di eccellenza o di “professori emeriti” comporta un ulteriore aumento
del 20% calcolato sulla classe 7^, quindi una retribuzione pari a 196.472.000.
La valutazione per il passaggio di classe nella stessa fascia e obbligatoria
ogni 5 anni. La permanenza oltre i 5 anni nella classe 3^ e nella classe
5^ comporta, dopo il quinquennio, un aumento automatico biennale del 2%,
calcolato sulla classe di appartenenza. Ai professori della 7^ e della 8^
classe compete un aumento automatico biennale del 2%, calcolato sulla
rispettiva classe.
TABELLA RETRIBUTIVA
---------------------------------------------------------
3^ fascia 1^
classe
66.170.000
3^
fascia 2^
classe
72.787.000
dopo 5 anni + 10% della 1^classe
3^ fascia
3^classe
80.066.000
dopo 5 anni + 10% della 2^classe
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2^ fascia
4^classe
104.086.000
+ 30% della 3^classe
2^ fascia
5^classe
114.495.000
dopo 5 anni +10% della 4^classe
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1^ fascia
6^classe
148.843.000
+ 30% della 5^classe
1^ fascia
7^classe
163.727.000
dopo 5 anni + 10% della 6^classe
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8^classe
196.472.000
di eccellenza + 20% della 7^classe
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