SCHEMA DI STATO GIURIDICO PER I PROFESSORI UNIVERSITARI

NOTA INTRODUTTIVA

 

1) Comparazione con schema ordinari. 

2) Comparazione con schema associati.

3) Comparazione con schema ricercatori.

 

Lo schema poggia su due presupposti essenziali per il futuro dell’Università italiana.

Il necessario adeguamento della formazione professionale superiore alla tipologia, agli standard europei e alla mutevole richiesta dei mercati, impongono la formula del 3 + 2, con un insieme di profili di 1° e di 2° livello in continua crescita ed evoluzione. Ci sarà quindi bisogno di un numero certamente elevato di docenti. Non è perciò possibile porre ad esaurimento una qualsiasi figura docente tra quelle attualmente esistenti, né contingentare per legge specifiche figure . Occorre invece impegnare ed utilizzare tutte le figure esistenti in modo pieno ed efficace, incentivandone la produttività con miglioramenti economici legati a procedure di valutazione certe, rapide, responsabilmente attuate da ciascun Ateneo e dalla comunità scientifica locale, nazionale e internazionale.

Le esigenze didattiche, di ricerca, di servizio di ciascun corso di laurea di 1° e di 2° livello, di ciascuna Facoltà, di ciascun corso di specializzazione e di dottorato sono già, e sempre più saranno, sicuramente differenziate tra loro e tra i vari Atenei. Pertanto è fortemente sbagliato e controproducente fissare con legge gli impegni didattici, o di ricerca, o di servizio, nello stesso modo per tutti i docenti. Occorre, invece, lasciare all’autonomia dei singoli Atenei, dei singoli corsi di laurea, delle singole Facoltà e dei singoli dipartimenti, la responsabile regolamentazione e assegnazione quantitativa degli impegni didattici, di ricerca e di servizio da affidare, di anno in anno, ai propri docenti, in modo da soddisfare pienamente e nel migliore dei modi i fini istituzionali della formazione e della ricerca. Saranno le stesse strutture, responsabilmente, ad  accertare di anno in anno e a valutare periodicamente la rispondenza quantitativa e qualitativa dell’impegno espletato da ciascun docente ai fini della realizzazione ottimale del programma e dell’obiettivo che ciascuna struttura avrà  fissato. Si potrà in tal modo realizzare un costante e continuo miglioramento del servizio reso da ciascuna struttura, anche modificando la distribuzione e l’assegnazione dei compiti e delle funzioni ai propri docenti.

Per quanto sopra si è pensato di sviluppare la carriera del docente in poche classi retributive articolate in tre fasce, connettendo ad ogni classe specifici diritti. Il passaggio da una all’altra classe della stessa fascia è subordinato ad una positiva valutazione locale alla quale il singolo docente sarà obbligatoriamente  sottoposto dopo 5 anni di permanenza nella classe, mentre quello da una all’altra fascia avverrà solo quando il docente  avrà superato la valutazione comparativa nazionale-locale di cui alla legge 210/98. La consistenza del miglioramento economico al passaggio di fascia risulterà sicuramente incentivante per molti in termini di produttività nella  ricerca e nel servizio di formazione.


Lo sviluppo economico nella carriera rivaluta adeguatamente quasi tutte le attuali classi retributive e, comunque, conserva la retribuzione in godimento a quelle pochissime classi il cui attuale maturato economico supera, anche di poco, quello dell’ultima classe della corrispondente nuova fascia.

Scompare la ricostruzione di carriera nel passaggio da una all’altra fascia, poiché prosegue lo sviluppo economico per classi nello stesso ruolo. La ricostruzione di carriera può essere fatta, ove sussistano gli elementi, solo all’accesso nel ruolo, alla 3^ fascia, dopo il passaggio alla 2^ classe, previo giudizio positivo, che costituisce anche il superamento del periodo di prova, che diventa in tal modo quinquennale. Naturalmente la eventuale ricostruzione è valida solo ai fini giuridici e non a quelli economici.

 

Bari 22 gennaio 2000

 

LA FEDERUNI-BA PROPONE, COME BASE DI DISCUSSIONE, IL SEGUENTE SCHEMA DI STATO GIURIDICO PER I PROFESSORI UNIVERSITARI

Il ruolo dei professori universitari si sviluppa su 7 classi retributive articolate in 3 fasce ed una 8^  classe retributiva di “eccellenza” o di “professori emeriti” a numero chiuso, non superiore all’1% dell’organico complessivo d’Ateneo (o al 3% di quello complessivo della 1^ fascia di Ateneo).
La 3^ fascia comprende le classi retributive 1^, 2^ e 3^.
La 2^ fascia comprende le classi retributive 4^ e 5^.
La 1^ fascia comprende le classi retributive 6^ e 7^:
Il passaggio da una all’altra classe retributiva  della stessa fascia avviene previa valutazione generale locale delle attività complessivamente svolte nel quinquennio dal singolo docente.
Il passaggio da una all’altra fascia avviene previa valutazione nazionale-locale comparativa aperta anche a soggetti esterni all’Università, su posti di organico della fascia messi a disposizione dagli Atenei. (un professore di qualsiasi classe di una fascia inferiore può quindi partecipare alla valutazione comparativa di accesso alla fascia superiore, così come possono partecipare soggetti esterni all’Università).
Ai professori della 3^ fascia 3^ classe e a quelli della 2^ fascia 5^ classe che non accedono in una fascia successiva, compete un incremento retributivo automatico biennale del 2%, calcolato sulla classe di appartenenza. Analogo incremento compete a tutti i professori della 1^ fascia 7^ classe e ai professori “emeriti” della 8^ classe.
Il passaggio alla classe 8^ di “eccellenza” o di “professori emeriti” avviene previa valutazione internazionale-nazionale per riconosciuti alti meriti scientifici internazionali.
La valutazione negativa per il passaggio da una all’altra classe della stessa fascia, dopo 5 anni,  comporta la permanenza nella classe di appartenenza per altri due anni, dopo i quali si è ancora valutati e se la valutazione è ancora negativa scatta l’ulteriore blocco nella classe di appartenenza per altri due anni, dopo i quali si è ancora valutati e se la valutazione è negativa scatta la decadenza dal posto.
Il passaggio di fascia non comporta la conferma nella fascia. La conferma nel ruolo è unica e si consegue nella 3^ fascia in uno con il passaggio dalla 1^ alla 2^ classe retributiva.
Il passaggio di fascia non comporta la ricostruzione di carriera che prosegue nello sviluppo per classi, connesso a valutazioni..
Eventuale ricostruzione di carriera, valida solo ai fini giuridici, può essere fatta solo dopo l’accesso al ruolo, al passaggio alla 2^ classe.
Al trattamento economico di ciascuna classe si applica, ogni anno, la revisione percentuale statistica stabilita con decreto interministeriale.

Diritti dei professori universitari

Rapporti dei professori universitari con l’Ateneo

I professori di tutte le classi sono a rapporto e tempo unico con l’Ateneo di appartenenza.
E’ consentita ai professori di tutte le classi l’attività in conto terzi per conto dell’Ateneo, l’attività libero professionale, incarichi per conto di amministrazioni pubbliche, solo intra moenia e secondo le modalità generali fissate da ciascun Ateneo e particolari fissate da ciascun dipartimento di appartenenza. Le modalità devono garantire l’espletamento pieno delle attività istituzionali del docente senza confliggere con queste.
I professori a partire  dalla 3^ classe che intendano svolgere attività libero professionale privata extra moenia, sono posti in aspettativa sulla classe di appartenenza con contratto privato che stabilisce diritti, doveri e retribuzione secondo modalità fissate dagli organi di governo dell’Ateneo. Devono essere comunque limitati i diritti di elettorato passivo, quelli per il coordinamento di gruppi di ricerca e la retribuzione non può superare il 50% di quella della classe di appartenenza, con l’obbligo di tenere almeno un corso di insegnamento con non meno di 60 ore. Allo scadere del contratto il docente riprende a pieno titolo le funzioni, i diritti e i doveri della classe di appartenenza.

 

Pensionabilità

L’età pensionabile è fissata a 70 anni più 2 opzionali (D. Legisl. 503/92) per le 3 fasce e per tutte le classi, tranne per la 8^ classe dei “professori emeriti” che può essere protratta sino a 75 anni.
Ai professori in pensione possono essere affidati con contratto privato per non oltre due anni, eventualmente rinnovabile, compiti didattici e/o di ricerca, disciplinati dal regolamento di Ateneo.
Contratti privati con compiti didattici e/o di ricerca , disciplinati dal Regolamento di Ateneo, possono essere affidati a personalità di alta qualificazione nella cultura, nelle professioni o nelle attività produttive.

 

Doveri

Ciascun professore è tenuto a svolgere le funzioni e i compiti didattici che le strutture didattiche e di ricerca gli conferiscono nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca e nel superiore interesse del soddisfacimento pieno ed efficace delle esigenze didattiche e di ricerca dei corsi di laurea e dei dipartimenti.
Ciascun docente è tenuto a partecipare attivamente all’attività programmatoria e di funzionamento dei corsi di laurea, dei dipartimenti e delle Facoltà. Le assenze non giustificate e anche le frequenti assenze giustificate sono elementi negativi di valutazione nel passaggio di classe, secondo modalità fissate dagli organi competenti.

 

Norme Transitorie

Gli attuali ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nella 3^ fascia, nella classe corrispondente al trattamento economico in godimento, ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe immediatamente superiore.
I ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento il cui maturato economico, supera la retribuzione della 3^ classe, conservano il maturato economico in godimento ed hanno diritto all’aumento automatico biennale del 2%, calcolato sulla retribuzione della 3^ classe, sino al passaggio alla 2^ fascia 4^ classe.
Gli attuali professori associati sono inquadrati nella 2^ fascia alla classe corrispondente al trattamento economico in godimento, ovvero qualora compreso tra la 4^ e la 5^ classe, alla 5^ classe.
I professori associati il cui maturato economico supera la retribuzione della 5^ classe, conservano il maturato economico in godimento ed hanno diritto all’aumento automatico biennale del 2%, calcolato sulla retribuzione della 5^ classe, sino al passaggio alla 1^ fascia 6^ classe.
Gli attuali professori ordinari sono inquadrati nella 1^ fascia alla classe corrispondente al trattamento economico in godimento, ovvero, qualora compreso tra la 6^ e la 7^ classe, alla 7^ classe.
I professori ordinari il cui trattamento economico supera la retribuzione della 7^ classe, conservano il maturato economico in godimento ed hanno diritto all’aumento automatico biennale del 2%, calcolato sulla retribuzione della 7^ classe.
Gli attuali ricercatori e professori associati con una anzianità nel rispettivo ruolo di almeno 10 anni, possono, a domanda, da presentare non oltre due anni dalla presente legge, essere sottoposti ad una valutazione ( nazionale-locale) sull’attività scientifica, didattica e generale di servizio svolta, per il passaggio alla prima classe della fascia  corrispondente superiore a quella di appartenenza, restando assegnati all’Ateneo di appartenenza.

 

Retribuzioni

Le retribuzioni delle diverse classi sono fissate partendo da quella iniziale attuale del ricercatore confermato che, maggiorata del tasso inflattivo programmato per il 2000 e il 2001,  ammonta a 50,9 milioni annui lordi comprensivi della tredicesima. Questa  maggiorata del 30% dà una retribuzione base di L. 66.170.000. A partire da questa compete: l’aumento del 10% calcolato sulla classe precedente, per il passaggio di classe nella stessa fascia previo giudizio positivo di valutazione locale, l’aumento del 30% per il passaggio di fascia, calcolato sull’ultima classe della fascia precedente, previo giudizio positivo di valutazione nazionale-locale (legge 210/98) Il passaggio alla 8^ classe di eccellenza o di “professori emeriti” comporta un ulteriore aumento del 20% calcolato sulla classe 7^, quindi una retribuzione pari a 196.472.000.
La valutazione per il passaggio di classe nella stessa fascia e obbligatoria ogni 5 anni. La permanenza oltre i 5 anni nella classe 3^ e nella classe  5^ comporta, dopo il quinquennio, un aumento automatico biennale del 2%, calcolato sulla classe di appartenenza. Ai professori della 7^ e della 8^ classe compete un aumento automatico biennale del 2%, calcolato sulla rispettiva classe.

 

TABELLA RETRIBUTIVA

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3^ fascia  1^ classe                       66.170.000

3^ fascia   2^ classe                      72.787.000
dopo 5 anni + 10% della 1^classe

3^ fascia  3^classe                        80.066.000
dopo 5 anni + 10% della 2^classe
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2^ fascia   4^classe                     104.086.000
       + 30% della 3^classe

2^ fascia  5^classe                     114.495.000
dopo 5 anni +10% della 4^classe
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1^ fascia  6^classe                     148.843.000
        + 30% della 5^classe

1^ fascia  7^classe                     163.727.000
dopo 5 anni + 10% della 6^classe
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   8^classe                                 196.472.000
di eccellenza + 20% della 7^classe
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