STATUTO (provvisorio)

della

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA "FIDU"
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA "FederUni"

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI UNIVERSITARIE CIPUR - CNU - USPUR FederUni"

Art. 1 - E' costituita in Roma la FEDERAZIONE …………………………… denominata "……………..".

Essa è disciplinata dal codice civile (artt. 36 e successivi) e dalle norme del presente Statuto.

La Federazione non ha fini di lucro.

Art. 2 - Le ragioni ideali, le finalità politiche e il metodo di lavoro della Federazione sono incentrati sulle esigenze:

  1. di offrire una libera ed autonoma rappresentanza unitaria ai Professori e ai Ricercatori universitari;
  2. di difendere l'indipendenza della funzione docente, conservando ai Professori e ai Ricercatori uno stato giuridico disciplinato con legge;
  3. di promuovere e garantire, in aderenza al dettato costituzionale, la libertà didattica e di ricerca scientifica del Professore e del Ricercatore universitario e la loro migliore qualificazione e difendere l'autonomia degli Atenei e del sistema universitario.

Art. 3 - L'ammissione alla Federazione di una Associazione sindacale universitaria autonoma è libera e si consegue con la domanda, approvata dal Comitato di coordinamento, con la sottoscrizione dei principi ideali espressi in questo Statuto.

Le Associazioni sindacali federate sono distinte in fondatrici e ordinarie.

Sono Associazioni fondatrici quelle costituenti, per prime, la Federazione.

Sono Associazioni ordinarie quelle che successivamente aderiscono alla Federazione.

Le Associazioni fondatrici sono le seguenti:

CIPUR (comitato intersedi professori universitari di ruolo), con sede in Perugia, via Tilli, 58

CNU (comitato nazionale universitario) con sede a Messina c/o Dip.to di Chimica Inorganica - Università di Messina - Salita Sperone 31, Villaggio S.Agata.

USPUR (unione sindacale professori universitari di ruolo), con sede a Firenze, via Cavour, 82.

Art. 4 - Le Associazioni sindacali federate cessano di appartenere alla Federazione per recesso volontario scritto, o per esclusione per azioni contrarie ai principi dello Statuto, valutate dal Comitato di coordinamento.

Art.5 - Sono organi della Federazione:

Art. 6 - Il Consiglio di Presidenza ha il compito di esprimere e sostenere all'esterno della Federazione le proposte e le decisioni assunte dal Comitato di coordinamento, in particolare curando i rapporti e gli incontri con personalità governative, parlamentari, politiche, con il MURST, con la CRUI, con organismi istituzionali e sociali e con altre Associazioni e Organizzazioni sindacali universitarie.

Art. 7 - Il Comitato di coordinamento ha il compito di:

  1. coordinare le posizioni e le proposte espresse dagli organi direttivi nazionali delle Associazioni sindacali federate, alle quali unicamente spettano le decisioni di indirizzo politico;
  2. promuovere riunioni congiunte dei direttivi nazionali delle Associazioni sindacali federate su argomenti di particolare rilevanza;
  3. modificare lo Statuto con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto;
  4. deliberare, a maggioranza qualificata, sullo scioglimento della Federazione.

Le delibere sulle decisioni di indirizzo politico del Comitato di coordinamento vanno assunte all'unanimità. In ogni caso l'organo non è validamente costituito se non sono presenti tutte le Associazioni federate.

Art. 8 - Il Coordinatore nazionale convoca e presiede il Consiglio di Presidenza e il Comitato di coordinamento.

La carica è assunta, a rotazione per ogni quadrimestre, da uno dei componenti il Consiglio di Presidenza tra quelli delle Associazioni federate aventi un numero di deleghe ufficiali non inferiore al 20% del numero complessivo delle deleghe della Federazione. La rotazione segue l'ordine decrescente del numero di deleghe ufficiali delle Associazioni federate.

Il Coordinatore nazionale può scegliersi, nell'ambito del Comitato di coordinamento, un suo vice come coadiutore. Il vice non può appartenere alla stessa Associazione federata del Coordinatore nazionale.

Art. 9 - Le spese comunque sostenute dal Coordinatore nazionale restano a carico dell'Associazione federata di appartenenza.