Riunione Federazione del 8/1/99

Erano presenti le seguenti sigle: ADU – APU – CIDUM – CIPUR – CNU – SAUR – USPUR. Si è ancora una volta ribadita da parte di tutti la necessità di accelerare il processo federativo costituendo un Coordinamento nazionale che porti, in tempi brevi, alla effettiva formalizzazione della federazione. Dopo aver discusso il testo unificato del disegno di legge sui ricercatori predisposto dal comitato ristretto della commissione istruzione del Senato ed aver esaminato e discusso gli emendamenti predisposti da CGIL-CISL-UIL-ANDU-AMPU-FIRU si è unanimemente deciso di presentare a nome dell'istituenda  federazione gli emendamenti come risultano dal documento che segue. Alcuni sono in perfetta sintonia con quelli presentati dalle predette sigle, altri, non condivisi, di forma e contenuto diverso. E' stato predisposto un documento unitario da sottoporre alla approvazione degli organi statutari di ciascuna sigla federanda in modo che entro un paio di settimane possa essere reso pubblico. Tale documento sarà discusso nella giunta del CNU di sabato 16 gennaio a Bologna.

Cordialmente

Alberto Pagliarini

 

EMENDAMENTI PRESENTATI DA ADU–APU–CIDUM–CIPUR–CNU–SAUR–USPUR

 

AL

TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3399-3477-3554-3644-3672 APPROVATO IL 18 DICEMBRE 1998 DAL COMITATO RISTRETTO DELLA COMMISSIONE ISTRUZIONE DEL SENATO

Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari

Art. 1

1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.

NESSUN EMENDAMENTO

2. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento. Conseguentemente dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere banditi nuovi concorsi soltanto per posti di ruolo di cui al comma 1.

NESSUN EMENDAMENTO

3. Ai professori ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per i professori ordinari ed associati in materia di stato giuridico, fatto salvo quanto disposto ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 , nonché quelle vigenti per i ricercatori in materia di trattamento economico.

* EMENDAMENTO – Sostituire le parole da "fatto salvo" fino alla fine, con le parole "In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori".

4. Nel quadro della programmazione dell’offerta formativa e compatibilmente con le esigenze della medesima, nonché assicurando la piena utilizzazione del corpo docente, le strutture didattiche attribuiscono ai professori ricercatori, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di corsi di studio, con riferimento a tutte le attività in essi comprese, ovvero regolari attività didattiche pienamente funzionali agli obiettivi formativi di un corso di diploma, di laurea, di specializzazione o di dottorato di ricerca.

* EMENDAMENTO - va cassato

5. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca; non partecipano alle deliberazioni relative ai professori associati ed ordinari per quanto concerne la destinazione dei posti di ruolo, i trasferimenti e le questioni attinenti alle persone.

* EMENDAMENTO - Sostituire l’ultimo periodo con il seguente: "non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati".

6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, ovvero in ogni caso in cui il numero dei professori ricercatori sia superiore ai componenti di una delle due altre fasce, gli statuti prevedono che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce, nonché da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori dei casi di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce e da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento.

EMEDAMENTO - va cassato

7. Ai professori ricercatori è attribuito l’elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per le cariche di preside di facoltà e di rettore. I professori ricercatori hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all’attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca.

* NESSUN EMENDAMENTO

8. A ciascuna delle tre fasce del ruolo dei professori universitari si accede con le procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, applicandosi per i professori ricercatori le disposizioni ivi previste per i ricercatori.

* EMENDAMENTO - Aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: "salvo quanto previsto ai commi seguenti"

* 8 bis (comma aggiuntivo) il primo periodo del punto 1 della lettera b) dell’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato; da due professori ordinari, un professore associato ed un ricercatore confermato se la medesima facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato; da un professore ordinario, due professori associati ed un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario.

* 8 ter (comma aggiuntivo) Al punto 2 della lettera e) dell’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore", e al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "e alla fascia di professore ricercatore".

8 quater (comma aggiuntivo) "I vincitori di concorso sono assoggettati ad un giudizio di conferma dopo un triennio dall’immissione in ruolo per una sola volta nella carriera".

9. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli Ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà

* NESSUN EMENDAMENTO

Art. 2.

1. Gli Atenei, nell’impiego delle risorse per il personale, danno priorità alla concessione di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché, al fine di conseguire una equilibrata composizione del ruolo dei professori, al reclutamento di professori ordinari ed associati, ai sensi della citata legge n. 210 del 1998.

NESSUN EMENDAMENTO

Art. 3. Ai professori associati è attribuito l’elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per la carica di rettore.

* EMENDAMENTO - aggiungere il seguente comma: "I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all’attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca".

Art. 4. (aggiuntivo)

* "1. L’elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente del consiglio di corso di laurea, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno."

Art. 5. (aggiuntivo) (Norma transitoria)

* "1. Fino all’avvio delle procedure per l’inquadramento di cui al comma 1, dell’articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti."

Art. 6. (aggiuntivo) (Norma di interpretazione autentica)

* "1. La lettera b) del quarto comma dell’articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà."

 

* = Analogo a quello presentato da CGIL e altri.