PENSIONE DI VECCHIAIA - ETÀ PENSIONABILE
Nel sistema retributivo e in quello misto si ha diritto alla pensione di vecchiaia con almeno 15 anni di contributi versati, compresi gli anni riscattati . All'età di pensionamento il docente cessa dal servizio con decreto rettorale. Nel sistema contributivo si ha diritto alla pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di contributi versati.
NUOVO STATO GIURIDICO VARATO CON LA 230/05 |
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tutte le figure della docenza |
70 anni (comprensivi dei due anni di proroga) |
VECCHIO STATO GIURIDICO |
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ordinari entrati in ruolo prima della 382/80 o dopo ma su concorso bandito antecedentemente |
70+2**+3(a) *
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ordinari entrati in ruolo successivamente alla 382/80 |
70+2 ** oppure opzionalmente 65+2**+3(a)* |
associati ex stabilizzati |
70 anni per molte sedi 70+2** per quelle che concedono la proroga |
associati vincitori di concorso |
65+2**+3(a)* |
ricercatori |
65+2** |
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(*) fuori ruolo, attribuito d'ufficio, salvo rinuncia dell'interessato (**) proroga in ruolo di due anni, concessa a domanda dell'interessato (a) dal 2008 il periodo di fuori-ruolo diminuisce di un anno ogni anno, per arrivare alla sua completa abolizione a partire dal 2010 (art. 2 comma 434). |
Con l'eliminazione del fuori ruolo i prof. associati che non avevano l'incarico stabilizzato, a partire dal 2010 possono restare in servizio solo fino a 67 anni (65 + biennio di proroga in ruolo a domanda). Se optano per il ruolo nuovo della Legge Moratti il pensionamento avviene a 70 anni.
Testo completo della norma che riduce ed elimina il fuori-ruolo:
Art. 2 comma 434 della finanziaria 2008.
A decorrere dal 1º gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza e` ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.
A decorrere dal 1º gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza e` ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.
A decorrere dal 1º gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza e` definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.
Bari 5 febbraio 2008
prof. Alberto Pagliarini