Ai Componenti il Comitato di Coordinamento della FederUni
Ai Presidenti di Sede CIPUR, CNU. USPUR
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facendo seguito allo
schema di stato giuridico proposto come base di discussione il 22 gennaio
scorso, inserito su internet e inviato al Comitato di coordinamento della
FederUni e a tutti i Presidenti di sede delle tre Associazioni;
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avendo rilevato che
alcune idee in esso contenute hanno prodotto positive riflessioni su schemi
ormai superati e hanno, di fatto, trovato una larga e sostanziale
accondiscendenza nella lunga e articolata discussione tenutasi a Firenze l'11
febbraio scorso, nella riunione dei direttivi delle tre Associazioni;
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ritenendo di offrire un
ulteriore contributo alla discussione avviata, con il duplice intento: di far
decollare attivamente la FederUni, soddisfacendo in tal modo le aspettative di
tutti, e di raggiungere al più presto una posizione unitaria sullo schema di
stato giuridico che dovrà caratterizzare il futuro dell'Università italiana;
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considerato che il
principio informatore fondamentale per il nuovo Stato giuridico è: ruolo unico
articolato in tre fasce, con progressione economica che si sviluppa in classi
retributive successive, da quella iniziale di accesso al ruolo, nella 3^ fascia, a quella finale della 1^ fascia,
con aumenti più contenuti (10%) nel passaggio da una all’altra classe della
stessa fascia, previa valutazione locale di ciascun docente, e aumenti più
consistenti (30%) nel passaggio di fascia, previa valutazione comparativa con
le modalità della legge 210/98;
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rilevato che con tale
schema il ruolo è unico in modo reale e non fittizio come quello configurato
nel DPR 382/80, essendo unico il
periodo di prova e unica la progressione economica senza penalizzante
ricostruzione di carriera nel passaggio da una all’altra fascia;
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si premura di inviare ai
due Presidenti e al Segretario generale e, per doverosa conoscenza ai
componenti il Comitato di Coordinamento della FederUni e ai Presidenti di sede
delle tre Associazioni federate, i seguenti "elementi" sullo schema di Stato giuridico, rielaborati
rispetto al precedente schema, alla
luce delle indicazioni a maggioranza emerse a Firenze.
La FederUni-BA invita il Comitato di coordinamento della FederUni,
ed in particolare i due Presidenti e il Segretario generale delle tre
Associazioni, ad esaminare attentamente gli “elementi” sotto elencati, per
addivenire rapidamente, anche alla luce delle indicazioni che potranno venire
dagli organi direttivi delle tre Associazioni, ad un documento unitario, meglio
ancora ad un articolato unitario, sullo Stato giuridico da inviare al Ministro
e al Parlamento, chiedendo un allungamento dei tempi parlamentari di
discussione del disegno di legge governativo.
1.
ruolo unico articolato in tre fasce
progressive 3^, 2^, 1^.
2.
progressione economica in classi retributive
progressive quadriennali nelle tre fasce.
3.
accesso nel ruolo alla 3^
fascia secondo le modalità concorsuali previste dalla legge 210/98, valide
attualmente per l'accesso alla 2^ e alla 1^ fascia. La Legge va modificata prevedendo l'estensione per l'accesso
alla 3^ fascia.
4. periodo di prova unico per la permanenza nel ruolo, in uno con il passaggio dalla classe retributiva 00 a quella 01 della 3^ fascia, previa valutazione nazionale dell'attività scientifica e didattica svolta nel quadriennio, secondo le modalità della 210/98.
5.
passaggio da una fascia
ad una superiore secondo le modalità della legge 210/98, con un consistente aumento retributivo
(incentivante) del 30% calcolato sull'ultima classe della fascia immediatamente
inferiore.
6.
passaggio da una classe
retributiva alla successiva nella stessa fascia, con un aumento retributivo del
10% calcolato sulla classe di appartenenza, previa valutazione
obbligatoria locale quadriennale. Dalla
procedura predetta è escluso il
passaggio alla classe 01 della 3^ fascia che coincide con il superamento del
periodo di prova per la permanenza nel ruolo e segue le modalità della legge
210/98.
7.
possibilità di ripetere
due volte, ciascuna a distanza di due anni, la prova di valutazione locale per
il passaggio di classe, rimanendo con la retribuzione congelata nella classe di
appartenenza. In caso di giudizio negativo per le tre prove, scatta
l’automatico passaggio ad altra amministrazione dello Stato.
8.
la permanenza all'ultima
classe della 3^ e della 2^ fascia, in mancanza del passaggio ad una fascia
superiore, dopo il quadriennio di permanenza nella classe, produce ai fini del miglioramento
retributivo solo l'aumento del 2% per ogni biennio, calcolato sulla
retribuzione della classe di appartenenza.
9.
il numero delle classi di ciascuna fascia
potrebbe essere uguale a 3, dalla classe 00 iniziale della 3^ fascia alla
classe 08, ultima della 1^ fascia, con uno sviluppo di carriera che al massimo
richiede 32 anni, ove si percorrano con
regolarità tutti i passaggi di classe e
di fascia. Lo sviluppo di carriera può essere svolto in molto meno di 32 anni per chi, avendo titoli e meriti
adeguati, anticipa almeno un passaggio
di fascia.
10. età pensionabile: 70 anni più 2 opzionali.
11. ai professori in pensione possono essere affidati,
con contratto privato per non oltre due anni, eventualmente rinnovabile,
compiti didattici e/o di ricerca disciplinati dal Regolamento di Ateneo.
12. elettorato attivo per tutte le cariche elettive
esteso alle 3 fasce (essendo unico il ruolo).
13. partecipazione agli organi accademici, CCL,
Dipartimento e Facoltà, estesa alle tre fasce (essendo unico il ruolo).
14. elettorato passivo per le diverse cariche
elettive differenziato a seconda della
fascia di appartenenza secondo lo Statuto di ciascun Ateneo (la prima o le
prime due classi della 3^ fascia vanno comunque escluse da qualsiasi elettorato
passivo, per ovvii motivi).
15. il coordinamento o la direzione di gruppi o di
progetti di ricerca può essere affidato agli appartenenti a qualsiasi classe,
escluse sempre le prime due della 3^ fascia.
16. è auspicabile prevedere una classe retributiva a numero chiuso "classe di
eccellenza" successiva all'ultima della 1^ fascia. L'aumento retributivo
per tale classe può essere del 20 o del 30% calcolato sulla retribuzione dell'ultima classe della 1^ fascia. Il
numero complessivo degli appartenenti a tale classe non dovrebbe superare l'1%
dei professori della 1^ fascia di ciascun Ateneo.
17. i compiti e i carichi didattici di ciascun docente
delle tre fasce, sono fissati di anno in anno dalle strutture di appartenenza
(Facoltà, Dipartimento, Corso di laurea di 1° e 2° livello, Scuola di
specializzazione, Dottorato di ricerca), secondo le esigenze didattiche e
scientifiche di ciascuna struttura, sentito il docente, con il duplice correlato
obiettivo di fornire un servizio
didattico efficiente ed efficace, utilizzando al meglio tutti i docenti della
struttura, senza peraltro penalizzare le attività di ricerca che in essa si producono, in un piano di
armonico sviluppo operativo per il raggiungimento degli obiettivi didattici e
scientifici programmati, anche ai fini della valutazione della struttura.
Comunque nessun docente può esimersi dal tenere almeno un corso annuale o due
moduli semestrali. In tal modo si dà attuazione piena alla autonomia
organizzativa di ciascun Ateneo.
18. gli attuali ruoli dei professori e dei ricercatori
vanno posti ad esaurimento.
19. i professori di 1^ e di 2^ fascia, a domanda, passano
rispettivamente nella 1^ e nella 2^ fascia del nuovo ruolo unico nella classe
il cui importo retributivo è
immediatamente superiore a
quello in godimento. Qualora il maturato economico in godimento risulti
superiore a quello previsto per l'ultima classe della fascia di appartenenza,
conservano il maturato economico, adeguatamente rivalutato con la media delle
rivalutazioni percentuali delle classi della fascia di appartenenza, ed hanno diritto all'aumento automatico
biennale del 2%, calcolato sulla retribuzione della classe di appartenenza.
20. I ricercatori e gli Assistenti del ruolo ad esaurimento,
possono chiedere alla Facoltà di appartenenza di essere valutati sull'attività
scientifica, didattica e di servizio complessivamente svolta, per l'accesso
alla 3^ fascia del nuovo ruolo unico. Ottenuto il giudizio di valutazione positivo, sono inquadrati nella classe
corrispondente al trattamento economico in godimento, ovvero, qualora compreso
tra due classi, alla classe immediatamente superiore, con riconoscimento di tutti gli anni pregressi ai fini giuridici
e non economici. Qualora il maturato economico in godimento risulti superiore a
quello previsto per l'ultima classe della fascia di appartenenza, conservano il
maturato economico, adeguatamente rivalutato con la media delle rivalutazioni
percentuali delle classi della fascia di appartenenza, ed hanno diritto
all'aumento automatico biennale del 2% calcolato sulla retribuzione della
classe di appartenenza.
21. al trattamento economico di ciascuna classe si
applica, ogni anno, la revisione percentuale statistica stabilita con decreto
interministeriale.
22. i professori di tutte le classi sono a rapporto e
tempo unico con l'Ateneo di appartenenza.
23. è' consentita ai professori di tutte le classi a
partire dalla 3^ , l'attività in conto terzi per conto dell'Ateneo, l'attività
libero professionale, incarichi per conto di amministrazioni pubbliche, da
esercitare solo intra moenia, secondo le modalità generali fissate da ciascun
Ateneo e particolari fissate da ciascun Dipartimento di appartenenza. Le
modalità devono garantire l'espletamento pieno delle attività istituzionali del
docente senza configgere o essere incompatibili con queste.Per i professori,
sempre a partire dalla 3^ classe, che intendano svolgere attività libero
professionale privata, il rapporto con l'Ateneo, cioè diritti, doveri e
retribuzione, sarà regolato secondo
contratto tra l'Ateneo e il docente. In mancanza del contratto, il docente è
tenuto al rapporto e tempo unico.
24. gli attuali professori associati e ricercatori universitari con una anzianità
nel rispettivo ruolo di almeno 16 anni alla data di applicazione della presente
legge, possono, a domanda, essere
sottoposti ad una valutazione non comparativa, secondo le modalità delle legge
210/98, sull'attività scientifica didattica e di servizio svolta, per il
passaggio alla prima classe della fascia superiore a quella di appartenenza,
restando assegnati all'Ateneo di appartenenza. Tale norma vale a regime per
tutti i professori della 3^ e della 2^ fascia che abbiano maturato almeno 16
anni di anzianità di ruolo nella fascia di appartenenza.
25. per quanto attiene i “contratti di tirocinio” e i
“Docenti esterni” ci si rifà a quanto previsto agli artt. 10 e 11 del disegno
di legge governativo.