GLI EFFETTI GIURIDICI ED ECONOMICI DELLA RIDUZIONE DEL PERIODO DI CONFERMA DA 3 A 1 ANNO PER I RICERCATORI UNIVERSITARI 

 

Dalla lettura della relazione tecnica allegata al decreto legge 31 GENNAIO 2005 N. 7, si evince, a mio avviso con certezza, che i beneficiari, in modo totale o parziale,  della riduzione da 3 a 1 anno del triennio di conferma, sono coloro che hanno assunto o assumeranno servizio di ricercatore non confermato dal 1° gennaio 2005 e tutti coloro che erano già in servizio a tale data. Ai fini del vantaggio, giuridico ed economico, connesso alla predetta riduzione, i beneficiari si possono suddividere in tre gruppi. 

Un primo gruppo è costituito da coloro il cui concorso è stato o sarà  espletato dopo il 1° gennaio 2005. Per costoro gli effetti giuridici si riducono da 3 a 1 anno, mentre il vantaggio economico è totale, perché dopo un solo anno, se confermati, sono inquadrati nella classe retributiva 00 di ricercatore confermato, passando da una retribuzione mensile netta di 1.144,65 € a 1.603,33 € per il ricercatore a tempo pieno, salvo un'eventuale ricostruzione di carriera con conseguente inquadramento in una classe retributiva superiore.

Un secondo gruppo è costituito da coloro il cui concorso si è espletato dal 31 ottobre 2003 alla fine del 2004 e che, a causa del blocco, hanno assunto servizio o assumeranno servizio nel 2005, secondo la decisione della sede di procedere all'assunzione immediata, dopo lo sblocco,  o di scaglionare le assunzioni nel corso del 2005. Per costoro vi è un danno giuridico perché il periodo di servizio perduto per il blocco e/o per la ritardata assunzione decisa dalla sede, non potrà  essere ricuperato ai fini giuridici (pensione e liquidazione), salvo che il soggetto non sia stato titolare, in quel periodo, di assegno o borsa post dottorato che potrà riscattare con onere a carico e, quindi, con un danno economico per l'onere del riscatto che non ci sarebbe stato se non ci fosse stato il blocco e/o il ritardo nell'assunzione. Per gli stessi soggetti il vantaggio economico della riduzione ad 1 anno del periodo di conferma non è totale ma ridotto, tanto più ridotto quanto maggiore è stato il periodo di blocco; il maggiore o minore danno lordo e netto, può essere quantificato utilizzando le mie tabelle retributive.

Un terzo gruppo è costituito da coloro che al 1° gennaio 2005 erano in servizio come ricercatori non confermati, non avendo ancora maturato il triennio di conferma. Secondo calcoli del ministero sono circa  4.400. Per costoro il periodo di servizio già espletato come ricercatore non confermato più quello che sarà espletato in attesa della conferma, - è auspicabile avvenga in tempi rapidi nei primi mesi del 2005 -,  è totalmente valido ai fini giuridici, mentre, ai fini economici, il periodo di servizio eccedente un anno, già espletato come ricercatore non confermato, non è ricuperabile, poiché il legislatore non ha previsto la possibilità di  riconoscere valido  tale periodo ai fini economici o di carriera, dopo la conferma e la ricostruzione di carriera. Probabilmente ciò non è stato previsto per  contenere la spesa.  Inoltre a questo terzo gruppo appartengono anche i casi particolari di ricercatori non confermati che hanno interrotto il servizio per maternità, o per motivi di salute o per il servizio militare. Per costoro il periodo di conferma si allunga, per legge,  di un periodo uguale a quello dell'interruzione del servizio. Per costoro le sedi potrebbero correttamente far rientrare il periodo di interruzione nel periodo di servizio già espletato in eccedenza a un anno; ma le sedi potrebbero anche, in forza dell'autonomia, applicare una diversa procedura, che risulterebbe comunque sfavorevole all'interessato e penalizzante.

Le  procedure per la conferma, già in vigore rimangono invariate, non essendo state modificate dal decreto legge.

Alla luce di quanto sopra esposto, insisto a dire che il MIUR, per un suo doveroso compito di coordinamento e controllo, dovrebbe inviare a tutte le sedi una circolare esplicativa sull'applicazione del decreto legge e sulle procedure da attivare nei vari casi possibili. Si eviterebbero, in tal modo, presumibili trattamenti difformi da sede a sede, rendendo uniforme l'applicazione di un diritto che la legge ha concesso agli interessati. La CRUI dovrebbe premere sul MIUR per un sollecito intervento in materia.

Roma, 18 febbraio 2005

Alberto Pagliarini